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DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 25 GENNAIO 2023
Cedolare secca per locazioni a canone concordato per Comuni in stato di emergenza: a quali condizioni
L’aliquota del 10% della cedolare secca si applica per tutti i contratti di locazione a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi e, per l’anno 2020, solo per i contratti stipulati nei predetti Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 160 del 25 gennaio 2023
Con la risposta a interpello n. 160 del 25 gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato, ubicati nei comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014.
L’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione per finalità abitative degli immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.
La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.
L’opzione comporta l’assoggettamento del canone di locazione a un'imposta operata nella forma della cedolare secca.
L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21%.
L’art. 3, comma 2, quarto periodo, D.Lgs. n. 23/2011 prevede per i contratti stipulate secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8, legge n. 431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.L. n. 551/1988 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10%.
Il comma 2-bis dell’art. 9, D.L. n. 47/2014, ha previsto che l'aliquota agevolata del 10% si applichi anche per i contratti di locazione, stipulati in relazione ad immobili ubicati nei Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 80/2014, di conversione del D.L. n. 47/2014).
L’art. 4, comma 3-novies, D.L. n. 162/2019 ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 9, D.L. n. 47/2014, prevedendo che l’aliquota prevista all’art. 3, comma 2, quarto periodo, D.Lgs. n. 23/2011, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’art. 2, comma 1, lettera c), legge n. 225/1992. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Al riguardo, dalla lettura degli atti parlamentari (cfr. Dossier Studi Scheda di lettura decreto-legge n. 162 del 2019 A.S. 1729 Volume I Articoli 111 quinquies) emerge che tale disposizione è finalizzata ad estendere ai Comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, la riduzione di aliquota al 10% della cedolare secca, da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato.
Per effetto di tali disposizioni l’aliquota del 10% della cedolare secca si applica, per tutti i contratti di locazione a canone concordato, stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi e per l’anno 2020 solo per i contratti stipulati nei predetti comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
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NAPOLI, 26/05/2021