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Questo sito è di proprietà di FEDER.CASA, con sede in  via Carlo Spegazzini 91,

00156 ROMA

                                          ASSISTENZA COLF E BADANTI
    Pratiche di assunzione: redazione contratto di lavoro individuale; compilazione e invio denuncia di assunzione ad INPS, INAIL e CENTRO PER L’IMPIEGO;
    Contabilità: predisposizione della busta paga mensile, determinazione della retribuzione dovuta per festività, 13ma e altro;
    Contributi INPS trimestrali: calcolo e predisposizione dei bollettini di versamento;
    Predisposizione della dichiarazione di fine anno dei redditi corrisposti al lavoratore;
    Pratiche di fine rapporto lavoro: determinazione periodo di preavviso, compilazione e invio comunicazione di fine rapporto lavoro a INPS, INAIL, CENTRO PER L’IMPIEGO;
    T.F.R.: calcolo del tfr e delle altre competenze di fine rapporto (ratei 13ma, indennità ferie non godute);
    Conciliazione controversie: assistenza in commissione di conciliazione sindacale per eventuali controversie;

 

C.C.N.L. COLF E BADANTI 
 Il CCNL 4 maggio 2023 rinnova il precedente Contratto, già scaduto lo scorso 31 dicembre 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Si riportano, a seguire, i principali elementi di novità relativi alla parte normativa.

Ente Bilaterale

E’ stato costituito l’Ente bilaterale, denominato EBILCOBA.

I compiti dell’Ente sono i seguenti: contrattazione e vertenzialità, formazione professionale, costituzione dell’Osservatorio, gestione della cassa per l’assistenza della malattia e prestazioni accessorie, tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di bilateralità.

L’ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti: fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, fondo per la formazione professionale, fondo integrativo del credito, tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.

Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’Ente e dei vari fondi, finalizzati alle prestazioni e servizi ai lavoratori e datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e lavoratori si obbligano a versare all’Ente trimestralmente una quota nella misura oraria di € 0,06.

Tale contributo sarà così ripartito:

- € 0,02 a carico dei lavoratori;

- € 0,04 a carico dei datori di lavoro.

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti.

L’importo complessivo sarà versato all’INPS dal datore di lavoro attraverso l’inserimento del codice E1 all’interno del bollettino trimestrale dell’INPS entro le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra EBILCOBA ed INPS.

Contratti a tempo determinato

L’assunzione dei lavoratori può essere effettuata a tempo determinato secondo quanto previsto dal DLgs 81/2015 e succ modifiche.

L’assunzione a tempo determinato deve avvenire obbligatoriamente in forma scritta e la durata massima non può essere superiore a 24 mesi.

Quando la durata iniziale del contratto è inferiore ai 24 mesi il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato.

Il numero delle proroghe deve essere contenuto nel numero massimo di quattro a condizione che vi siano ragioni oggettive ed in ogni caso la durata complessiva non potrà essere superiore compresa la proroga, a 24 mesi.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato con durata superiore ai 12 mesi è necessario l’inserimento di una causale quale a titolo esemplificativo: sostituzione di lavoratori malati, infortunati o in maternità, sostituzione di lavoratori in ferire, assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverati in ospedali, case di cura o residenze sanitarie ecc.

Riposo settimanale

Il riposo settimanale per i lavoratori CONVIVENTI è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore consecutive la domenica in diversa giornata concordata tra le parti al momento dell’assunzione. Esso è irrinunciabile. Nel caso in cui ci sia la necessità di lavorare nella giornata di tale riposo il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione prevista del 60%. Le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. Nel caso in cui fosse richiesta la prestazione lavorativa durante tale riposo lo stesso può essere spostato, di comune accordo, in altra giornata.

Le ore non recuperate verranno retribuite con la maggiorazione del 40%.

Il riposo settimanale per i lavoratori NON CONVIVENTI è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

Nel caso in cui fosse richiesta la prestazione lavorativa durante tale riposo lo stesso può essere spostato, di comune accordo, in altra giornata.

Malattia

Superato il periodo di prova, in caso di malattia, viene garantita al lavoratore sia convivente e non convivente la conservazione del posto di lavoro per il seguente periodo, salvo l’eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale:

- 20 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 12 mesi;

- 90 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 12 mesi;

Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui sopra sarà aumentato a 180 giorni in caso di malattia oncologica documentata dalla ASL.

Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le indennità di malattia, per il seguente periodo:

- 10 giorni complessivi nell’anno civile ai lavoratori fino a 12 mesi di anzianità;

- 20 giorni complessivi nell’anno civile ai lavoratori con anzianità superiore a 12 mesi.

Le indennità dovute a titolo di malattia saranno erogate secondo le seguente quantificazione:

- per i primi 3 giorni di malattia, l'indennità sarà pari il 50% della retribuzione globale di fatto;

- dal 4° giorno sino al 10° giorno, l'indennità sarà pari al 100% della retribuzione globale di fatto;

- dal 11° giorno al 20° giorno, se dovuti, l'indennità sarà pari al 50% della retribuzione globale di fatto.

Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l’aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.

Per i primi 3 giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il restante periodo il datore di lavoro provvederà al pagamento dell’ indennità ma sarà rimborsai da EBILCOBA, previa istanza del datore di lavoro che dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento e sempre che il datore di lavoro abbia comunque versato all’Ente EBILCOBA almeno 12 mesi di contributi nella misura e con le modalità previste.

I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell’indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all’indennità.

La malattia durante il periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il periodo di ferie.

Qualora la malattia del lavoratore superi i 20 giorni ed il datore di lavoro abbia assunto un sostituto\a l’EBILCOBA provvederà al rimborso dell’importo corrispondente ai contributi previdenziali dovuti al sostituto\a per 10 giorni.

Tale rimborso sarà effettuato previa apposita istanza del datore di lavoratore all’Ente che dovrà dimostrare l’avvenuta assunzione del sostituto\a ed il versamento dei contributi e sempre che il datore abbia già versato all’EBILCOBA almeno 12 mesi di contributi nella misura e con le modalità previste.

Infortunio

In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per:

- 20 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 12 mesi;

- 90 giorni di calendario per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 12 mesi.

Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro con prognosi superiore a 3 giorni, spettano le prestazioni di legge erogate dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini:

- entro le 24 ore,in caso di morte o pericolo di morte.

- entro 2 giorni dall'accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni.

La denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo distribuito dall'INAIL e corredata dal certificato medico.

Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di pubblica sicurezza.

Qualora la prognosi indicata nel certificato rilasciato dal pronto soccorso non sia pari od inferiore a 3 giorni di calendario, il datore di lavoro attualmente non l’obbligo di denunciare l’infortunio all’INAIL.

Con l’emanazione e l’entrata in vigore del decreto legge in attuazione dell’art. 8 e 18, co. 1, lett. r), DLgs 81\2008 sarà obbligatoria anche la comunicazione all’INAIL, a fini statistici, dell’infortunio con assenza inferiore a 3 giorni.

Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio a partire dal 4° giorno, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale per i primi 4 giorni, comprensivi di quello in cui l’infortunio è avvenuto.

 

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